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Professionisti tecnici: contratto nullo e niente compenso senza iscrizione all'albo

Cassazione: il contratto stipulato tra un prestatore d'opera professionale non iscritto all'albo e un committente è nullo ai sensi degli artt. 1418 e 2231 del Codice Civile

Senza l'iscrizione all'albo, il professionista tecnico non ha chance: il contratto per qualsiasi tipo di prestazione d'opera diventa nullo e non vi è alcun diritto al compenso. La Cassazione, in tal senso, è tassativa nella ordinanza 8234/2018 dello scorso 4 aprile (disponibile nel file allegato), dove si afferma chiaramente che il professionista non può chiedere il compenso per la prestazione eventualmente espletata, sempre ché tale prestazione rientri in quelle attività che sono riservate a una determinata categoria professionale, per la quale è necessaria, per legge, l'iscrizione in apposito albo.

Nel caso specifico, ci si trova di fronte a un geometra che, dopo aver espletato la rappresentazione su elaborato grafico in scala in relazione ad un fabbricato, chiedeva il compenso in denaro per la prestazione svolta a distanza di 2 anni a titolo di saldo. La società committente però si opponeva a tale richiesta, sostenendo che il geometra non era iscritto all'albo professionale e che, per l'attività dallo stesso espletata, tale iscrizione fosse necessaria. Pertanto il contratto stipulato con il geometra doveva essere dichiarato privo di effetti e conseguentemente nulla era dovuto per il compenso, neppure a titolo di saldo. Non solo: per la società, il geometra avrebbe dovuto restituire anche quanto già ricevuto a titolo di acconto.

La Cassazione non fa sconti al professionista, ricordando il principio secondo cui l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 cod. civ., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all'albo non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione.
 
Nel caso specifico, l'attività di misurazione di un fabbricato e della sua successiva rappresentazione su elaborato grafico in scala rientra effettivamente nell'ambito delle attività disciplinate dall'art. 16 del Regolamento per la professione di geometra (r.d. n. 274 dell'11 febbraio 1927). E' pertanto un'attività come altre specifiche, che possono essere espletate dal geometra, che deve essere necessariamente iscritto all'albo.
 
Le conseguenze della nullità di un contratto di questo genere si evincono inoltre anche dalla disposizione contenuta nell'art. 2231 c.c., secondo cui "quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione".
 
Pertanto è irrilevante quanto affermato dal ricorrente, ovverosia che, nel caso di specie, sarebbe stato necessario applicare il principio generale di libertà di lavoro autonomo. E ciò per il semplice fatto che, a dire del ricorrente, tali attività sarebbero espletabili anche da un semplice diplomato disegnatore, non iscritto all'albo dei geometri. E' un'argomentazione errata, poiché troverebbe il suo fondamento nell'altrettanta erronea interpretazione del'art. 17 del Regolamento per la professione di geometra, secondo cui, a dir del ricorrente, le suddette operazioni possono formare oggetto di attività di altre professioni. Per gli ermellini, la norma richiamata dal ricorrente ha solo "la funzione di consentire lo svolgimento di tali attività anche ad altre categorie professionali [… omissis …] ma non di consentire che tali attività vengano indistintamente svolte da altri imprecisati esperti del settore".
 
LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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