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Lavori edilizi con permesso di costruire: chiusura di un porticato

Tar Campania: un porticato terrazzato chiuso lateralmente su due lati e destinato a ospitare arredi fissi configura un organismo edilizio avente natura e consistenza tali da ampliare in superficie o volume l’edificio preesistente

 

"Un porticato terrazzato chiuso lateralmente su due lati e destinato a ospitare arredi fissi configura un organismo edilizio avente natura e consistenza tali da ampliare in superficie o volume l’edificio preesistente e, pertanto, per la sua realizzazione è necessario ottenere un permesso di costruire".

La 'regola' di urbanistica - sempre utile da ricordare - arriva dalla recente sentenza 386/2018 del Tar Campania (disponibile nel file allegato), che ha confermato la necessità di richiedere il permesso di costruire - e quindi la legittimità dell'ingiunzione di demolizione comunale in sua assenza - per una serie di attività edilizie abusive, tra le quali appunto la realizzazione di un porticato terrazzato.

Il Tar aggiunge, a rinforzo, che "la tamponatura di un porticato – e pertanto, a fortiori, la realizzazione ex novo di un porticato tamponato – dà vita ad un nuovo volume edilizio entro il perimetro di uno spazio in origine aperto, quale quello ricompreso nel porticato, per cui se diviene un volume chiuso con pareti fisse, come tale è rilevante ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. e.1, d. P. R. 6 giugno 2001 n. 380 (e già prima art. 1 l. n. 10 del 1977) sul piano edilizio ed urbanistico".

Quanto, infine, alla chiusura del porticato con la finestra in alluminio e vetro, delle dimensioni di circa mt. 4,10 per h. mt. 1,55, secondo il Tar "la stessa non può, all'evidenza, qualificarsi come intervento d'adeguamento tecnologico, e che non del pari è condivisibile la sua pretesa realizzabilità tramite semplice s. c. i. a., stante quanto sopra rilevato circa la necessità del p. di c.".

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