Data Pubblicazione:

L'ampliamento di un edificio non è una pertinenza ma una ristrutturazione

Cassazione: è qualificabile come ristrutturazione edilizia l'ampliamento di un fabbricato preesistente, diventando parte dell'edificio di cui completa la struttura per meglio soddisfare i bisogni cui è destinato

L'ampliamento di un edificio preesistente "non può essere considerato pertinenza, diventando parte dell'edificio di cui completa, una volta realizzato, la struttura per meglio soddisfare i bisogni cui è destinato in quanto privo di autonomia rispetto all'edificio medesimo". E' quindi, una ristrutturazione edilizia ed è soggetto alla richiesta permesso di costruire, 'normato' dall'art.10, comma 1, lettera c) del dpr 380/2001, poiché "porta ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni".

L'importante principio è stato sottolineato dalla Corte di Cassazione Penale nella sentenza 4139/2018 (disponibile nel file allegato), dove peraltro si ricorda che questa tipologia di interventi di ampliamento/ristrutturazione di fabbricati è descritta dal TU Edilizia all'art.3, comma 1 lettera d): "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza".

Inoltre, a ulteriore precisazione, gli ermellini evidenziano che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, conclude la Corte, è facile riscontrare anche le modifiche volumetriche.

Nel caso di specie, quindi, la Cassazione ha respinto il ricorso avversola sentenza della Corte di Appello di Lecce, per i reati di proprietario committente, progettista/direttore dei lavori e assuntore dei lavori, di cui agli artt. 181 d.lgs. 42/2004 e 44, lett. c) dpr 380/2001, effettuavano senza valido titolo (avendo presentato unicamente una d.i.a.), in area sottoposta a vincolo paesaggistico, l'ampliamento di un immobile preesistente consistito nella realizzazione di un vano tecnico e di un bagno a solaio piano, un muro in tufo e pietra con trave in cls e sedute in tufo.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi