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Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni: le regole del periodo transitorio

Il CNI, in una circolare esplicativa sulle nuove NTC (che entreranno in vigore il prossimo 22 marzo), spiega che il periodo transitorio è differenziato per opere private ed opere pubbliche

L'articolo 2 comma 2 del decreto sulle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (Ambito di applicazione e disposizioni transitorie) - spiega il CNI in una circolare del 23 febbraio disponibile nel file allegato- dispone che, per le opere strutturali di costruzioni private che siano attualmente in costruzione, ovvero per le quali sia stato già depositato il progetto esecutivo, possono essere utilizzate le norme previgenti (NTC 2008).

Lo stesso articolo, al comma 1, riferendosi alle opere pubbliche, prevede le seguenti disposizioni transitorie valide fino alla ultimazione delle opere strutturali e al deposito del certificato di collaudo statico:

  • possono essere utilizzate le norme previgenti (NTC 2008) per tutte le opere in corso di esecuzione;
  • analoga possibilità è consentita per tutti i contratti pubblici di lavori affidati prima del 22 marzo 2018, purché la consegna dei lavori avvenga entro 5 anni dall'entrata in vigore delle NTC 2018;
  • la possibilità di non utilizzare le nuove norme è consentita per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima dell'entrata in vigore delle nuove norme purché redatti sulla base delle NTC 2008.

LA CIRCOLARE DEL CNI E' DISPONIBILE NEL FILE PDF ALLEGATO

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