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Interventi di recupero edilizio: l'aliquota Iva è del 10%. Ultimi chiarimenti

Il MEF ha chiarito l'ambito di applicazione dell'Iva al 10% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art.1, comma 19 della Legge di Bilancio 2018)

La legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) contiene misure fiscali molto importanti a livello edilizio: per una rassegna dei principali contenuti fiscali del provvedimento, il Ministero delle Finanze ha predisposto delle schede di sintesi con le quali si riassumono gli interventi fiscali con l’indicazione dei commi di riferimento.

Le 64 schede, precedute da un elenco ordinato, illustrano le varie misure seguendo la collocazione delle disposizioni e forniscono, per ciascuna novità, una breve descrizione con l’indicazione dell'obiettivo, dei destinatari, del periodo di decorrenza ed eventuali azioni necessarie per l'attuazione.

Segnaliamo la scheda n.7 - Iva su Interventi di recupero del patrimonio edilizio - art.1, comma 19 della legge 205/2017

Viene fornita una interpretazione autentica (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello Statuto del contribuente) dell’articolo 7, comma 1, lett. b), della legge n. 488 del 1999. L’articolo 7, comma 1, lettera b) citato prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento per le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con il successivo D.M. 29 dicembre 1999 sono stati, poi, individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni, ai quali si applica l'aliquota ridotta del 10 per cento fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

Con la norma di interpretazione autentica è stato chiarito che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare:

  • il servizio che costituisce l'oggetto della prestazione;
  • i beni di valore significativo, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 1° gennaio 2018. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.

Destinatari della misura sono i committenti degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché le imprese che forniscono le relative prestazioni di servizi e, conseguentemente, emettono fattura in relazione alle stesse.