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Permesso di costruire: la giunta comunale non può interferire col rilascio

Tar Liguria: la giunta comunale non ha alcuna competenza a dettare indirizzi al competente dirigente in merito ad istanze di permesso di costruire

L'art. 20 del dpr 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) riserva al dirigente o al responsabile dell'ufficio la decisione in merito al rilascio del permesso di costruire, senza contemplare possibili ingerenze, neppure attraverso la formulazione di direttive o di indirizzi, dell'organo di governo in tale ambito procedimentale.

Lo ha ricordato a chiare lettere il Tar Liguria con la sentenza 54/2018 dello scorso 25 gennaio (disponibile in allegato), che ha accolto il ricorso di una società contro gli atti con i quali il Comune di Alassio, pronunciandosi in ordine all'istanza di rilascio di permesso di costruire convenzionato, ha negato il riconoscimento del "premio volumetrico" (fino al 15%) previsto dal PUC nel caso in cui il privato si impegni a cedere aree a standard in misura superiore al 100% di quanto prescritto.

Il diniego-atto di indirizzo, quindi, è stato ad opera della Giunta comunale e di seguito trasmesso al dirigente responsabile, motivato con riferimento alla ritenuta inutilità delle aree oggetto della proposta di cessione, siccome ubicate in zona periferica e non suscettibili di particolare utilizzo pubblico.

Ma l'organo di governo non ha alcuna competenza "a dettare indirizzi al competente dirigente in merito ad istanze di permesso di costruire": la 'pensano' così sia ricorrente che giudice amministrativo, "fermo restando che l'avversata deliberazione di Giunta, pur autoqualificandosi come atto di indirizzo, determina in modo affatto puntuale i contenuti del titolo edificatorio, con evidente sconfinamento nel perimetro dell'attività di gestione amministrativa in materia edilizia che la legge riserva ai dirigenti degli enti locali, anche qualora comportante, come nel caso di specie, valutazioni di natura discrezionale".

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