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Case di lusso: contano anche sottotetti e seminterrati

Cassazione: sottotetti e seminterrati vanno conteggiati nella superficie utile a determinare se l’abitazione può essere classificata come immobile di lusso

Sottotetti e seminterrati vanno conteggiati nella superficie e se si superano i 240 mq si perdono le agevolazioni prima casa, in quanto l'immobile diventa abitazione di lusso. E' l'indicazione più importante contenuta nella sentenza 2010/2018 della Corte di Cassazione (disponibile in allegato), intervenuta nel contenzioso tra l'Agenzia delle Entrate e il neo-proprietario di un'abitazione, che aveva usufruito delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

Per il Fisco, la superficie dell'immobile superava i 240 metri quadri e quindi rientrava tra gli immobili di lusso e pertanto aveva chiesto il pagamento delle imposte per intero. Il proprietario, però, sosteneva che il Fisco aveva erroneamente computato nella superficie utile anche il sottotetto e il seminterrato. Inizialmente le Commissioni tributarie gli avevano dato ragione perché i due ambienti erano privi dei requisiti previsti dal regolamento edilizio ai fini dell'abitabilità, ma la Cassazione è stata di diverso avviso.

Secondo gli ermellini, infatti, le previsioni del DM 2 agosto 1969, dove si dispone che devono essere considerate "di lusso" le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 e che dal computo della superficie vanno esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchine, sono tassative.

In poche parole, possono essere esclusi dal calcolo della superficie utile solo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchine, mentre gli altri ambienti devono essere computati a prescindere dal requisito dell'abitabilità. Non trovandosi nell'elenco contenuto nel decreto ministeriale, sottotetti e seminterrati contribuiscono ad aumentare la superficie utile alla classificazione dell'immobile.

Pertanto, la casa in questione rientra in una delle categorie catastali A1, A8 o A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli) e il proprietario è costretto al versamento integrale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

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