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Autorizzazione paesaggistica: i motivi del possibile diniego

Consiglio di Stato: il potere di valutazione tecnica esercitato dalla Sovrintendenza è sindacabile in sede giurisdizionale solo se non è appoggiato da una motivazione, solo se è chiaramente illogico o se è un errore di fatto

La Soprintendenza dispone di un'ampia discrezionalità tecnico - specialistica nel dare i pareri di compatibilità paesaggistica ed il potere di valutazione tecnica esercitato è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato.

Lo ha chiarito in modo inequivocabile il Consiglio di Stato nella recente sentenza 197/2018 dello scorso 15 gennaio (disponibile in allegato), che ha di fatto elencato i motivi per cui un parere della Soprintendenza potrebbe negare un'autorizzazione paesaggistica e i limiti della Soprintendenza stessa.

In generale, la giurisprudenza ha affermato che, nello specifico settore delle autorizzazioni paesaggistiche, la motivazione può ritenersi adeguata quando risponde a un modello che contempli, in modo dettagliato, la descrizione:

  • I) dell'edificio mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati;
  • II) del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, anche mediante l'indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni;
  • III) del rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l'indicazione dell'impatto visivo al fine di stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio.

Pertanto, un'opinione della Soprintendenza che non comprende anche solo uno di questi requisiti è sindacabile. Inoltre, come già evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza 6165/2017, le ragioni del dinego dell'autorizzazione paesaggistica devono basarsi su elementi di fatto obiettivamente riscontrabili come: l'aumento volumetrico, il prolungamento dello sviluppo lineare sul fronte mare, il maggior consumo di suolo, il mutamento del declivio naturale, la distruzione di vegetazione mediterranea, la necessità di nuove piantumazioni o altri elementi che non possono essere oggetto di un’autonoma valutazione in sede giurisdizionale. Altrimenti, il giudizio è sindacabile in sede giursdizionale.

Il caso di specie

Nel parere negativo impugnato si precisa, quanto alle caratteristiche della nuova costruzione, che: “il progetto inoltrato prevede principalmente la demolizione dell’immobile esistente (fabbricato diroccato) e l’edificazione di un nuovo edificio di consistenti dimensioni plano-volumetriche (di tre livelli oltre al sottotetto praticabile), traslato rispetto a quello attuale…e con un rilevante aumento dell’ingombro plano-volumetrico (rispetto all’esistente); nonché la costruzioni di rilevanti opera di sistemazione esterna (percorsi, vasto piazzale, rampe, muri di contenimento, recinzione, cancello carrabile e pedonale)”. Circa il contesto nel quale si colloca l’intervento, il parere precisa che: “l’intervento progettuale previsto nella pratica in esame è ubicato in un’area di notevole pregio naturalistico-ambientale (tanto da rientrare nel Parco Nazionale del Cilento, nel sito di interesse comunitario IT8050033 e nella zona di protezione special IT8050055), oltre che di valenza paesaggistica. Detta valenza è determinate dalla presenza dei rilievi collinari, dai quali si elevano i monti Alburni (ben visibili anche dal fondo in questione) caratterizzati dalla peculiare morfologia a, a tratti, da una rigogliosa copertura boschiva…il lotto interessato dai lavori…è compreso in una zona tuttora scarsamente edificata, utilizzata per fini agricoli e/o pastorali, posta in continuità con il territorio meno antropizzato e con i monti”.

Infine, circa il rapporto tra edificio e contesto, specifica che: “la soluzione progettuale è impattante ed in contrasto con le esigenze di tutela del paesaggio…Il nuovo edificio è eccessivo nelle dimensioni volumetriche, ha caratteristiche tipologiche estranee rispetto a quelle dell’architettura tradizionale locale, basata, ad esempio,…sul posizionamento e/o dimensionamento delle bucature, sulla terrazza e sul porticato (articolato su tre lati) entrambi di notevoli dimensioni…Ben diversi infatti sono gli aspetti peculiari dell’edilizia tradizionale del luogo…per la compattezza dei volumi, la prevalenza dei pieni suoi vuoti, la regolarità delle bucature…il progetto non si rapporta neppure con il fabbricato preesistente, ovvero con altre costruzioni tipiche presenti in zona…il progetto non è consono alla valorizzazione soprattutto del relativo contesto territoriale agreste e dei rilievi collinari/montuosi sottostanti…la soluzione progettuale complessivamente incide negativamente sul paesaggio rurale e compromette le vedute di insieme di luoghi percepibili da più punti di vista compreso quelle godibili dai percorsi che conducono anche sui monti…”.

Per Palazzo Spada la motivazione risulta completa, logica e coerente. L'opinabilità della stessa non può essere quindi censurata dal Consiglio di Stato, che non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione. Per questo, il ricorso è infondato.

Per tutte le informazioni sulla nuova autorizzazione paesaggistica semplificata, rimandiamo allo speciale di Ingenio dedicato.

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