Direttiva Case Green | Certificazione Energetica | Efficienza Energetica | Energie Rinnovabili | Edilizia | Riqualificazione Energetica | Risparmio Energetico | Case Green
Data Pubblicazione:

Guida alla Direttiva Case Green (EPBD IV)

La direttiva 2024/1275, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'8 maggio 2024, definisce le strategie per migliorare la prestazione energetica degli edifici, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici del green deal europeo. Stabilisce una serie di obiettivi e requisiti che consentiranno di riqualificare adeguatamente, entro il 2050, il patrimonio immobiliare europeo. In questa guida proviamo ad analizzare i punti salienti della nuova direttiva case green, EPBD IV.

La storia delle EPBD: facciamo chiarezza

Negli ultimi tempi si parla molto di direttiva case green, EPDB, decreti requisiti minimi, talvolta generando anche un po’ di confusione. Con questa breve introduzione “storica” proviamo a fare chiarezza sulle direttive europee e sulle norme di recepimento nazionali.

La direttiva EPBD IV (Energy Performance of Buildings Directive) arriva proprio quando in Italia si inizia a parlare di nuovi requisiti minimi. Proviamo a fare chiarezza sulle direttive e gli obiettivi.

Fino ad oggi si sono succedute, nell’ambito della strategia europea, quattro direttive:

  1. EPBD I: direttiva 2002/91/CE. Prima direttiva con i principi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici nell'UE. Introduce certificati di prestazione energetica e ispezioni periodiche per impianti.
  2. EPBD II: direttiva 2010/31/UE. L’obiettivo è rafforzare la precedente con requisiti più stringenti per la costruzione di edifici a basso consumo energetico e aggiornamenti periodici dei certificati di prestazione energetica. Introduce il concetto di edifici a energia quasi zero.
  3. EPBD III: direttiva 2018/844/UE. Prevede una revisione per allineare gli standard con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, prevedendo l'uso di tecnologie smart e la digitalizzazione.
  4. EPBD IV 2024/1275/UE. Aggiorna la precedente direttiva per raggiungere obiettivi climatici più ambiziosi, migliorare l'efficienza energetica, ridurre le emissioni di gas serra e combattere la povertà energetica.

Queste direttive rappresentano un percorso continuo di miglioramento delle politiche energetiche nell'UE, con un progressivo inasprimento dei requisiti per aumentare l'efficienza energetica degli edifici, promuovere l'uso di energie rinnovabili e ridurre le emissioni di carbonio.

   

(@nicolafurcolo.it)

  

La situazione in Italia

Le direttive EPBD sono state recepite in Italia attraverso una serie di provvedimenti legislativi: (Dlgs 192/05, Legge 90/13, Dlgs 48/20) e i relativi decreti attuativi (DM 26 giugno 2015), che definiscono tutti gli aspetti fondamentali in tema di efficientamento energetico degli edifici (requisiti minimi di progetto, relazioni tecniche, certificazione energetica).

In particolare, i flussi sono stati i seguenti:

  • EPBD I: -> Dlgs 192/05;
  • EPBD II: -> Legge 90/2013;
  • EPBD III: -> Dlgs 48/2020.

Ad ogni norma legislativa sono seguiti i decreti attuativi:

  • Dlgs 192/2005 -> DPR 59/2009 (prestazione energetica edifici); DM 26 giugno 2009 (certificazione energetica);
  • Legge 90/2013 -> DM 26 giugno 2015 (decreto requisiti minimi); DM 26 giugno 2015 (linee guida APE); DM 26 giugno 2015 (relazione tecnica);
  • Dlgs 48/2020 -> DL 76/2020 – Legge 120/2020 – decreti attuativi (?)

La direttiva EPBD III, molto probabilmente a causa dei problemi pandemici, ha avuto scarsa fortuna. Infatti, il DL 76/2020 fu un decreto di urgenza che prevedeva una serie di semplificazioni finalizzate alla ripresa del Paese. Di fatto, la EPBD III è stata solo recepita ma non ancora attuata, proprio perché non sono stati emanati i decreti attuativi.

Il nuovo decreto requisiti minimi, di cui si parla spesso negli ultimi tempi e attualmente al vaglio della conferenza stato-regioni, ha proprio questo scopo.

Di seguito proviamo a sintetizzare tutte queste informazioni con una infografica.

  

Figura 1: Infografica direttive EPBD e recepimento in Italia
Figura 1: Infografica direttive EPBD e recepimento in Italia (@nicolafurcolo.it)

 

La norma europea EPBD IV

La direttiva UE 2024/1275 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea l'8 maggio 2024 (scarica il TESTO) diventando così una legge dell'UE.

La nuova direttiva è già in vigore (20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta): gli Stati membri avranno a disposizione 2 anni per adattare le norme nazionali ai contenuti della direttiva. Alcune misure dovranno essere implementate già nei prossimi mesi. 

La direttiva case green, parte integrante del pacchetto di riforme Fit for 55, si pone l'obiettivo di ridurre gradualmente le emissioni di CO2 degli edifici europei, puntando alla completa decarbonizzazione entro il 2050. Per raggiungere questo traguardo, la direttiva promuove la riqualificazione del patrimonio edilizio europeo e il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

   

Figura 2: Obiettivi EPBD - Infografica Unione europea
Figura 2: Obiettivi EPBD - Infografica Unione europea (Credits: Unione europea)

  

Edificio a emissione zero e edificio a energia quasi zero

La direttiva case green introduce due concetti importanti: edificio a emissione zero e edificio a energia quasi zero.

L’edificio a emissioni zero è un edificio ad altissima prestazione energetica, con le seguenti caratteristiche:

  • ha un fabbisogno di energia pari a zero o vicino allo zero;
  • produce zero emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili;
  • produce un quantitativo pari a zero, o molto basso, di emissioni operative di gas a effetto serra.

   

Figura 3: Edificio a emissioni quasi zero
Figura 3: Edificio a emissioni quasi zero (@nicolafurcolo.it)

  

Un edificio a energia quasi zero è un edificio ad altissima prestazione energetica, che non è peggiore del livello ottimale in funzione dei costi per il 2023 (comunicato dagli Stati membri a norma dell’articolo 6, paragrafo 2), nel quale il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o l’energia da fonti rinnovabili prodotta nelle vicinanze.

  

Figura 4: Edificio a energia quasi zero
Figura 4: Edificio a energia quasi zero (@nicolafurcolo.it)

  

Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici

Ogni Stato membro deve stabilire un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici.

Tale piano ha lo scopo di garantire la ristrutturazione degli edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050.
Quindi l’obiettivo è proprio quello di trasformare gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero.

Il piano nazionale di ristrutturazione deve comprendere:

  • una rassegna di:
    o parco immobiliare nazionale per tipi di edifici (epoche di costruzione, zone climatiche, sulla banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica;
    o barriere di mercato e dei fallimenti del mercato;
    o settori dell’edilizia, dell’efficienza energetica e dell’energia rinnovabile, nonché della quota di famiglie vulnerabili, fondata, eventualmente, su campionamenti statistici;
  • una tabella di marcia con obiettivi stabiliti a livello nazionale e indicatori di progresso misurabili, compresa la riduzione del numero di persone in condizioni di povertà energetica, in vista della realizzazione dell’obiettivo della neutralità climatica nel 2050, al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a emissioni zero entro il 2050;
  • una rassegna delle politiche e delle misure a sostegno dell’esecuzione della tabella di marcia;
  • una panoramica del fabbisogno d’investimenti per l’attuazione del piano nazionale di ristrutturazione, delle fonti e delle misure di finanziamento, delle risorse amministrative per la ristrutturazione degli edifici;
  • le soglie per le emissioni operative di gas a effetto serra e per il consumo annuo di energia primaria di un edificio a emissioni zero, nuovo o ristrutturato
  • le norme minime di prestazione energetica per gli edifici non residenziali, sulla base delle soglie massime di prestazione energetica;
  • la traiettoria nazionale per la ristrutturazione del parco immobiliare residenziale, compresi i traguardi per il 2030 e il 2035 per il consumo medio di energia primaria in kWh/ (m² a) una stima affidabile del risparmio energetico atteso e dei benefici in senso lato, compresi quelli connessi alla qualità degli ambienti interni.

   

Figura 5: Piano nazionale ristrutturazione
Figura 5: Piano nazionale ristrutturazione (@nicolafurcolo.it)

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INDICE della GUIDA
La storia delle EPBD: facciamo chiarezza

La situazione in Italia 

Definizioni: i termini da conoscere 
La norma europea EPBD IV 
Edificio a emissione zero e edificio a energia quasi zero
Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici 
Edifici nuovi, caratteristiche e performance 

Edifici a emissioni zero 
GWP, potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita 

Edifici esistenti, caratteristiche e performance 
Prestazione energetica per edifici non residenziali e criteri di definizione delle soglie 

Soglia del 16% ed EPmax 16% 
Soglia del 26% 

Prestazione energetica
Edifici residenziali e traiettoria nazionale 
Misure per favorire gli interventi 

Eccezioni per alcuni edifici 
Impianti solari negli edifici 

Ottimizzazione delle nuove costruzioni: 
Installazione obbligatoria di impianti solari 

Calcolo della prestazione energetica degli edifici 

Come sarà il nuovo APE 

Elementi Essenziali sulla Prima Pagina dell’Attestato 
Altri Elementi dell’Attestato di Prestazione Energetica 
Indicatori Opzionali dell’Attestato di Prestazione Energetica 

Passaporto di ristrutturazione 

Elementi del Passaporto di ristrutturazione 
Elementi opzionali del Passaporto di ristrutturazione 
Metriche e Condizioni Standard 

Quando ci vuole il nuovo APE digitale 
Sportelli unici per la prestazione energetica 

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